Giudizio di esigibilta’

Giudizio di Esigibilità, Equitalia alla “resa” dei Costi
Pensionato ingiunto per quasi 960000,00 euro, gli pignorano 29,40 sulla pensione sociale, i costi non coprono le aspettative di vita del contribuente.

Nell’udienza di opposizione avverso l’atto di Pignoramento di somme presso Terzi, tenuta presso il Tribunale di Torino, Equitalia citava il terzo pignorato, nel caso, l’I.N.P.S., iscrivendo la causa al Ruolo, sostenendo costi pari ad oltre 5000,00 solo nella prima fase, senza tener conto dei costi per l’esecuzione e gli onorari dei professionisti, per un totale a fine procedura di quasi 10000,00 euro.

Le spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive indicate dalla tabella ministeriale 21 novembre 2000 adottata in attuazione dell’articolo 17 del D.Lgs. 112/99, sull’importo ingiunto, verranno portate a pareggio non prima di 10 anni.

La disciplina sulle inesigibilità, si trova nella legge 190/2014 che muta completamente il quadro delle tempistiche e dei controlli sulle inesigibilità derivate da ruoli presentati fin dal 1.1.2000.

Infatti, Il sistema dei costi relativi alla riscossione mediante ruolo trova disciplina nell’articolo 17 del D.Lgs. 112/99 (rimaneggiato più volte) che individua tre voci di costo, il compenso sulle somme riscosse quantificato in una misura percentuale che varia sulla base del momento di riscossione ( tre o sei per cento); le spese correlate all’attivazione di procedure cautelari ed esecutive nella misura attualmente fissata dal dm 21 novembre 2000; le spese di notifica della cartella e degli altri atti della riscossione che sono a carico del debitore, se paga, mentre sono a carico degli enti impositori se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.

La richiesta di pagamento relative alle spese delle misure cautelari ed esecutive della tabella ministeriale, si trovano oggi disciplinate dal comma 3 del citato articolo 17 che è entrato in vigore il 22 ottobre 2015. Fino a quella data, la norma di riferimento è stata il comma 6-bis dell’articolo 17 nella versione riscritta dal dl 98/2011 articolo 23, comma 32, che ha modificato il meccanismo. La vecchia disciplina, applicata per le spese maturate fino a dicembre 2010, traeva regola dallo stesso decreto: l’ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, provvedeva, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relative alle richieste pervenute nell’anno precedente.

La nuova norma modifica notevolmente il meccanismo di pagamento. Se infatti in precedenza ,il Creditore Procedente continuava a rinviare il pagamento delle spese così alimentando il conto aperto presso Equitalia, con la nuova norma l’Agente recupera nel giro massimo di un anno.

Infatti, all’articolo 19, la comunicazione di “inesigibilità ” è svincolata dalla richiesta di pagamento. La modalità di presentazione del conto da parte di Equitalia: un elenco di procedure senza alcun riferimento né alla cartella né al tipo di entrata, carenza che, ai fini contabili, impedisce la corretta imputazione della spesa. In casi come quello accaduto, sarebbe stato opportuno un giudizio di fattibilità ed una valutazione costi-benefici, visto l’ impiego di risorse e soldi pubblici.
Lorenzo PAPA

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